Art. 52

Supplenza dei superiori gerarchici

In vigore dal 4 dic 2024
Supplenza dei superiori gerarchici 1.   Qualora il titolare di una funzione sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, o il suo posto sia vacante: (a) le funzioni del segretario generale, di direttore generale o di caposervizio sono esercitate dal funzionario designato dalla Commissione; (b) le funzioni di ogni altro superiore gerarchico sono esercitate dal funzionario designato dal direttore generale o dal caposervizio. 2.   In assenza di tale designazione, le suddette funzioni sono esercitate: (a) quando la funzione gerarchica in questione è assolta da un supplente, da quest'ultimo; (b) se per la funzione gerarchica in questione sono previsti più supplenti, dal supplente con il grado più elevato e, a parità di grado, da quello con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità, da quello di età più avanzata; (c) qualora non sia previsto un supplente, o il posto di supplente sia vacante o il supplente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, la supplenza è esercitata dal funzionario subordinato presente nel gruppo di funzioni più elevato e di grado più elevato e, a parità di grado, da quello con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità, dal funzionario di età più avanzata.
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