Art. 52
Supplenza dei superiori gerarchici
In vigore dal 4 dic 2024
Supplenza dei superiori gerarchici
1. Qualora il titolare di una funzione sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, o il suo posto sia vacante:
(a)
le funzioni del segretario generale, di direttore generale o di caposervizio sono esercitate dal funzionario designato dalla Commissione;
(b)
le funzioni di ogni altro superiore gerarchico sono esercitate dal funzionario designato dal direttore generale o dal caposervizio.
2. In assenza di tale designazione, le suddette funzioni sono esercitate:
(a)
quando la funzione gerarchica in questione è assolta da un supplente, da quest'ultimo;
(b)
se per la funzione gerarchica in questione sono previsti più supplenti, dal supplente con il grado più elevato e, a parità di grado, da quello con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità, da quello di età più avanzata;
(c)
qualora non sia previsto un supplente, o il posto di supplente sia vacante o il supplente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, la supplenza è esercitata dal funzionario subordinato presente nel gruppo di funzioni più elevato e di grado più elevato e, a parità di grado, da quello con maggiore anzianità nel grado, e in caso di pari anzianità, dal funzionario di età più avanzata.
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