Art. 50
Segretario generale
In vigore dal 4 dic 2024
Segretario generale
1. Il segretario generale assiste il presidente affinché la Commissione possa realizzare le priorità da essa stabilite nel quadro degli orientamenti politici definiti dal presidente stesso. Il segretario generale garantisce che i progetti di atti siano coerenti con tali priorità. Informa tempestivamente il presidente di tutti i progetti di atti che, per la loro importanza o il loro contenuto, meritano particolare attenzione da parte del presidente.
2. Il segretario generale assiste il presidente nella preparazione dei lavori e nello svolgimento delle riunioni della Commissione. Assiste altresì i membri della Commissione che dirigono i lavori dei gruppi di membri di cui all', paragrafo 6, nella preparazione e nello svolgimento delle loro riunioni. Assicura le funzioni di segretariato di tali gruppi.
3. Il segretario generale contribuisce a garantire la coerenza politica generale. A tal fine svolge attività di pianificazione e coordinamento sia prima che dopo le decisioni della Commissione, in particolare mediante riunioni interservizi e riunioni tra i gabinetti e i servizi interessati.
4. Il segretario generale assicura il buon funzionamento del processo decisionale. In particolare, prende i necessari provvedimenti per garantire che gli atti della Commissione siano notificati agli interessati e/o pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Provvede inoltre affinché gli atti siano trasmessi alle altre istituzioni e organi dell'Unione europea e ai parlamenti nazionali.
5. Il segretario generale garantisce il corretto funzionamento degli strumenti di coordinamento in seno alla Commissione e, se necessario, formula le proprie osservazioni su qualsiasi questione relativa al coordinamento interservizi.
6. Sotto l'autorità del presidente, il segretario generale può adottare misure di mediazione o arbitrato in caso di disaccordo tra i servizi.
7. Il segretario generale contribuisce a garantire il rispetto, da parte della Commissione, delle disposizioni dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", basandosi in particolare sui lavori del comitato per il controllo normativo.
8. Il segretario generale contribuisce ad assicurare la collegialità dell'operato della Commissione. Garantisce il rispetto delle procedure e controlla la qualità dei progetti di atti presentati alla Commissione.
9. Il segretario generale contribuisce inoltre a garantire che i progetti di atti rispettino gli obblighi esterni e gli impegni interistituzionali della Commissione.
10. Sotto l'autorità del presidente, il segretario generale provvede affinché le note informative siano conformi al disposto dell', paragrafo 4, lettera b), prima di metterle a disposizione della Commissione, indipendentemente dal fatto che siano state iscritte all'ordine del giorno.
11. Il segretario generale coordina e garantisce la coerenza generale dei rapporti ufficiali con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea e con i parlamenti nazionali.
12. Il segretario generale informa la Commissione dello stato di avanzamento delle procedure interne e interistituzionali.
Storico versioni
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