Art. 49
Gestione delle crisi
In vigore dal 4 dic 2024
Gestione delle crisi
In caso di crisi o di eventi eccezionali o imprevedibili che interessino vari settori d'intervento, che abbiano un impatto transfrontaliero o incidano sul funzionamento delle istituzioni dell'Unione, i servizi si coordinano e si scambiano rapidamente informazioni sulla base delle norme relative al sistema della Commissione per la gestione delle crisi transfrontaliere (20).
Storico versioni
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