Art. 48
Continuità operativa e permanenza
In vigore dal 4 dic 2024
Continuità operativa e permanenza
1. I membri e i servizi della Commissione hanno cura di prendere qualsiasi misura utile per garantire la continuità del servizio, nel rispetto delle disposizioni stabilite in proposito dalla Commissione o dal presidente.
2. Nel caso in cui i servizi della Commissione siano interessati da un'interruzione generale, il presidente può attivare il piano di continuità operativa della Commissione.
3. Qualora l'interruzione sia limitata a determinati servizi, i direttori generali o i capiservizio interessati possono attivare i piani di continuità operativa stabiliti a tal fine.
4. I membri della Commissione assicurano la permanenza in determinati periodi dell'anno in modo che siano espletate le funzioni essenziali della Commissione, quali il coordinamento interno, il processo decisionale, la rappresentanza e la comunicazione.
5. Anche il personale della Commissione contribuisce all'attuazione delle misure istituzionali di permanenza durante tutto l'anno in modo da garantire la continuità del servizio e prestare ininterrottamente assistenza alla Commissione nella preparazione e nello svolgimento delle sue funzioni.
Storico versioni
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