Art. 47

Istituzione di funzioni e strutture specifiche

In vigore dal 4 dic 2024
Istituzione di funzioni e strutture specifiche 1.   Il presidente può istituire funzioni o strutture specifiche, ad esempio gruppi di lavoro che mettono in comune le competenze di vari servizi, al fine di svolgere compiti particolari e rispondere a esigenze specifiche che non possono essere gestite in modo ottimale da un servizio istituito dalla Commissione. 2.   Il presidente ne determina il mandato, la composizione, la durata, il membro della Commissione responsabile, il livello al quale è stabilita la funzione del responsabile della struttura interessata e la dipendenza amministrativa della funzione o della struttura specifica. Le modalità di attuazione, in particolare per quanto riguarda le risorse e il funzionamento della funzione o struttura specifica in questione, possono essere stabilite con una decisione della Commissione.
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Istituzione di funzioni e strutture specifiche (Art. 47 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo