Art. 3

Presidente

In vigore dal 4 dic 2024
Presidente 1.   Il presidente definisce gli orientamenti politici nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Guida i lavori della Commissione e la rappresenta. 2.   Il presidente decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione (6). 3.   Il presidente struttura e ripartisce le responsabilità tra i membri della Commissione, fatto salvo l', paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato (7). All'inizio del mandato, il presidente invia ai membri della Commissione lettere di incarico in cui stabilisce le loro funzioni e le condizioni per l'esercizio di queste ultime nei settori di attività loro assegnati. 4.   Il presidente nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, scegliendoli tra i membri della Commissione (8). 5.   Il presidente adotta una decisione in merito all'ordine di precedenza dei membri della Commissione. Per i membri della Commissione diversi dai vicepresidenti, l'ordine di precedenza si basa sulla loro anzianità nella Commissione o, in caso di pari anzianità, sulla loro età. 6.   Il presidente può decidere in qualunque momento di costituire gruppi di membri della Commissione. Con tale decisione il presidente stabilisce il mandato, la composizione, la durata e i metodi di lavoro del gruppo e nomina uno o più membri incaricati di dirigerne i lavori. 7.   In caso di impedimento di uno o più membri della Commissione, il presidente nomina i rispettivi supplenti scegliendoli tra gli altri membri della Commissione e adotta le disposizioni di attuazione di tale decisione. 8.   Un membro della Commissione rassegna le proprie dimissioni se il presidente glielo chiede (9). 9.   Il presidente garantisce la corretta applicazione del codice di condotta dei membri della Commissione (10).
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Presidente (Art. 3 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo