Art. 4

Membri della Commissione

In vigore dal 4 dic 2024
Membri della Commissione 1.   I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, sotto l'autorità del presidente. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo (11). Si dedicano pienamente all'adempimento del loro mandato nell'interesse dell'Unione. 2.   Fatto salvo il principio di collegialità, ciascun membro della Commissione si assume la responsabilità delle iniziative nel settore di attività assegnatogli. 3.   I membri della Commissione agiscono secondo i più elevati standard professionali e deontologici, e in particolare secondo il codice di condotta dei membri della Commissione. 4.   Ogni membro della Commissione dispone di un gabinetto incaricato di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Le norme relative alla composizione e al funzionamento dei singoli gabinetti sono stabilite mediante decisione del presidente.
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Membri della Commissione (Art. 4 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo