Art. 2
Collegialità
In vigore dal 4 dic 2024
Collegialità
1. La Commissione agisce come organo collegiale a norma del presente regolamento interno. Il collegio è composto dal presidente e dagli altri membri della Commissione.
2. I membri della Commissione si astengono da qualsiasi comportamento che possa compromettere, in qualsiasi misura, il principio di collegialità.
3. Tutti i membri della Commissione partecipano su un piano di parità al processo decisionale e sono collettivamente responsabili delle decisioni adottate.
4. Ciascun membro della Commissione rispetta, promuove e sostiene le posizioni adottate dalla Commissione, in particolare durante le diverse fasi della procedura legislativa.
5. Qualsiasi posizione divergente da quella originariamente adottata dalla Commissione è approvata in modo collegiale prima di essere presentata dai rappresentanti della Commissione alle altre istituzioni o agli altri organi dell'Unione europea, agli Stati membri, ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o regionali e ad altri soggetti terzi.
Storico versioni
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