Art. 55
Consultazione interservizi formale
In vigore dal 4 dic 2024
Consultazione interservizi formale
1. Quando l'elaborazione di un progetto di atto si trova in una fase sufficientemente avanzata, il servizio responsabile consulta formalmente i servizi che hanno un interesse legittimo in considerazione della natura, dell'oggetto o dell'impatto del progetto di atto.
2. La procedura di consultazione interservizi formale si applica anche ai documenti di lavoro dei servizi della Commissione.
3. Fatte salve le procedure stabilite dal presidente, prima dell'avvio della consultazione interservizi formale tutti i progetti di atti politicamente sensibili e/o importanti devono essere approvati dal membro o dai membri della Commissione responsabili.
Storico versioni
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