Art. 56
Consultazione del segretariato generale
In vigore dal 4 dic 2024
Consultazione del segretariato generale
1. La consultazione del segretariato generale è obbligatoria per tutti i progetti di atti che la Commissione prevede di adottare tramite procedura orale, ad eccezione di quelli presentati nell'ambito di questioni amministrative e di bilancio varie di portata individuale, e per i progetti di atti che, indipendentemente dal tipo di procedura decisionale seguita:
(a)
siano politicamente sensibili e/o importanti;
(b)
figurino nel programma di lavoro annuale della Commissione, compresi i progetti di atti menzionati nei relativi allegati;
(c)
riguardino aspetti istituzionali;
(d)
siano soggetti a valutazione, vaglio di adeguatezza, consultazione pubblica o valutazione d'impatto.
2. Il segretariato generale è consultato in merito a qualunque presa di posizione che possa impegnare la Commissione nei confronti di altre istituzioni e organi dell'Unione, di paesi terzi o di organizzazioni internazionali o regionali e per tutte le iniziative congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
3. La consultazione del segretariato generale è obbligatoria per i documenti di lavoro dei servizi della Commissione.
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