Art. 57

Consultazione del servizio giuridico

In vigore dal 4 dic 2024
Consultazione del servizio giuridico 1.   La consultazione del servizio giuridico è obbligatoria per tutti i progetti di atti, tutti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione e tutti i documenti che possono avere implicazioni giuridiche. 2.   I progetti di atti di natura ricorrente non richiedono invece la consultazione del servizio giuridico. Per tali esenzioni è necessaria la previa approvazione formale del servizio giuridico.
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Consultazione del servizio giuridico (Art. 57 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo