Art. 57
Consultazione del servizio giuridico
In vigore dal 4 dic 2024
Consultazione del servizio giuridico
1. La consultazione del servizio giuridico è obbligatoria per tutti i progetti di atti, tutti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione e tutti i documenti che possono avere implicazioni giuridiche.
2. I progetti di atti di natura ricorrente non richiedono invece la consultazione del servizio giuridico. Per tali esenzioni è necessaria la previa approvazione formale del servizio giuridico.
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