Art. 59
Termini per la consultazione interservizi formale
In vigore dal 4 dic 2024
Termini per la consultazione interservizi formale
1. I servizi consultati dispongono di almeno dieci giorni lavorativi, a decorrere dalla data in cui i documenti sono messi a disposizione, per presentare i loro pareri, con o senza osservazioni.
2. In casi eccezionali, i servizi interessati possono prorogare i termini concordando un periodo supplementare.
3. I pareri positivi del servizio giuridico e degli altri servizi consultati possono essere espressi o taciti.
Se un servizio consultato non reagisce entro il termine stabilito, si considera che abbia espresso parere positivo (accordo tacito).
4. Il servizio responsabile può chiedere un termine più breve alle condizioni di cui all' relativo alle consultazioni accelerate e all' relativo alle consultazioni interservizi specifiche.
Storico versioni
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