Art. 60

Consultazione accelerata

In vigore dal 4 dic 2024
Consultazione accelerata 1.   In casi eccezionali e per motivi di urgenza debitamente giustificati, il servizio responsabile può chiedere al segretariato generale una consultazione interservizi accelerata che consenta di portare a termine la consultazione entro un termine più breve di quello di cui all', paragrafo 1. Tale consultazione accelerata può svolgersi nel corso di una riunione o per iscritto. Il servizio responsabile invia al segretariato generale la richiesta debitamente motivata di avvalersi della consultazione accelerata, indicando la forma - mediante riunione o per iscritto - che ritiene più appropriata. Tale richiesta non deve mirare a compensare eventuali ritardi amministrativi. Il segretariato generale decide se la consultazione accelerata è appropriata e ne informa il presidente. Rimane applicabile l'obbligo, stabilito all', paragrafo 3, di approvazione dei testi da parte del membro o dei membri responsabili prima dell'avvio della consultazione. Il segretariato generale, se ritiene che la richiesta di ricorrere alla consultazione accelerata sia giustificata, stabilisce se questa debba svolgersi nel corso di una riunione o per iscritto. 2.   Se la consultazione accelerata si svolge nel corso di una riunione, i documenti sono messi a disposizione dei servizi consultati almeno 48 ore prima della riunione (21), salvo diversa disposizione del segretariato generale. I servizi consultati esprimono i loro pareri nel corso della riunione o per iscritto prima della riunione. Il segretariato generale presiede la riunione e registra nel verbale della stessa i risultati e i pareri espressi dai servizi consultati. La fine della riunione segna il termine della consultazione. 3.   In caso di consultazione accelerata in forma scritta, il termine per la presentazione dei pareri da parte dei servizi consultati è fissato di comune accordo tra il segretariato generale e il servizio responsabile e non può essere inferiore a 48 ore, salvo diversa disposizione del segretariato generale. I servizi consultati esprimono il loro parere per iscritto entro tale termine. La mancata risposta da parte di un servizio consultato entro il termine stabilito è considerata parere positivo (accordo tacito).
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Consultazione accelerata (Art. 60 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo