Art. 61

Consultazioni interservizi specifiche

In vigore dal 4 dic 2024
Consultazioni interservizi specifiche 1.   Per le consultazioni di natura ricorrente, il segretariato generale può autorizzare, su richiesta del servizio responsabile, l'istituzione di una forma di consultazione interservizi nota come "specifica", le cui norme differiscono da quelle della consultazione di cui all', in particolare per quanto riguarda il termine e i servizi consultati. 2.   Una volta autorizzata, la consultazione specifica si applica sistematicamente alle consultazioni riguardanti tutti i progetti di atti che rientrano nel relativo ambito di applicazione.
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Consultazioni interservizi specifiche (Art. 61 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo