Art. 63

Trasparenza

In vigore dal 4 dic 2024
Trasparenza 1.   La Commissione mette a disposizione dei cittadini le proposte legislative che presenta al Parlamento europeo e/o al Consiglio, corredate delle valutazioni di impatto e dei pareri del comitato per il controllo normativo, e le informazioni sui comitati e sui gruppi di esperti, sulle consultazioni pubbliche e sui beneficiari dei fondi dell'Unione. 2.   La Commissione mette a disposizione nel proprio registro dei documenti gli ordini del giorno e i verbali ordinari approvati delle sue riunioni, gli ordini del giorno provvisori delle prossime riunioni nonché gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Trasparenza (Art. 63 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo