Art. 65

Accesso del pubblico ai documenti della Commissione

In vigore dal 4 dic 2024
Accesso del pubblico ai documenti della Commissione 1.   A norma dell', paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti della Commissione, a prescindere dal loro supporto. Tale accesso è soggetto alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (23). 2.   Si applicano le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottate sulla base dell', paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali figurano nell'allegato del presente regolamento interno.
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