Art. 67
Sicurezza e riservatezza
In vigore dal 4 dic 2024
Sicurezza e riservatezza
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, i membri e tutto il personale della Commissione hanno l'obbligo generale di rispettare la riservatezza dei dibattiti, delle informazioni e dei documenti di cui sono venuti a conoscenza (24).
2. All'interno della Commissione è accordato alle persone, alle risorse e alle informazioni un livello di protezione adeguato in funzione dei rischi identificati (25). Anche le informazioni classificate dell'Unione europea devono essere adeguatamente protette (26).
3. Alle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore può avere accesso unicamente il personale che ha ottenuto un nulla osta di sicurezza dalle autorità nazionali del proprio paese di origine.
Storico versioni
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