Art. 66
Gestione dei documenti
In vigore dal 4 dic 2024
Gestione dei documenti
1. La gestione dei documenti è realizzata in modo efficace al fine di consentire alla Commissione di tenere traccia in ogni momento delle proprie azioni così da rispettare, tra l'altro, i suoi obblighi giuridici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso del pubblico ai documenti e la sicurezza delle informazioni.
2. I servizi della Commissione rispettano le norme interne in materia di registrazione, archiviazione, conservazione e trasferimento dei documenti agli archivi storici.
Storico versioni
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