Art. 69

Misure aggiuntive

In vigore dal 4 dic 2024
Misure aggiuntive 1.   La Commissione può adottare decisioni interne e impartire istruzioni amministrative ai servizi per integrare il presente regolamento interno e/o per tener conto degli sviluppi tecnologici. 2.   Il presidente può adottare qualsiasi decisione relativa al funzionamento e all'organizzazione interna della Commissione, tra cui, all'inizio del suo mandato, i metodi di lavoro della Commissione.
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