Art. 15
Partecipazione alle riunioni della Commissione
In vigore dal 4 dic 2024
Partecipazione alle riunioni della Commissione
1. Il presidente decide quali persone sono autorizzate a partecipare alle discussioni della Commissione nel corso delle sue riunioni ordinarie o straordinarie.
2. Salvo diversa decisione del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare: il segretario generale, il capo di gabinetto del presidente, il direttore generale del servizio giuridico, il direttore generale della direzione generale della Comunicazione, il capo del servizio del portavoce della Commissione e il direttore della direzione del segretariato generale responsabile del processo decisionale e della collegialità.
Se impossibilitate a partecipare, tali persone possono essere sostituite da un rappresentante.
3. Il presidente può decidere di invitare qualunque altra persona in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno.
4. Il presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro della Commissione, porre restrizioni alla presenza di membri del personale della Commissione e di altre persone per un'intera riunione o parti di riunioni.
5. Il segretario generale assiste il presidente per garantire il rispetto delle norme di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni
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