Art. 13

Processo decisionale

In vigore dal 4 dic 2024
Processo decisionale 1.   Le decisioni della Commissione sono adottate su proposta di uno o più dei suoi membri. Sono adottate a maggioranza dei suoi membri. 2.   Quando, su iniziativa del presidente o su richiesta di uno o più membri della Commissione, deve procedersi alla votazione su una decisione, si applicano le norme seguenti: (a) la votazione su un progetto di atto può riguardare, a discrezione del Presidente: i) il progetto di atto originale o ii) un progetto di atto modificato presentato dal membro o dai membri della Commissione competenti o dal presidente; (b) prima di procedere alla votazione, il presidente accerta l'esistenza del quorum necessario, come previsto all', paragrafo 1; (c) ciascun membro della Commissione dispone di un voto, che non può essere espresso per delega; (d) il progetto di atto è adottato se il numero dei voti favorevoli è pari o superiore alla maggioranza dei membri della Commissione; (e) l'esito della votazione, dichiarato dal presidente, e tutte le relative informazioni sono riportati nel verbale della riunione della Commissione, secondo le procedure di cui all', paragrafo 3; lo stesso vale per le dichiarazioni (come le dichiarazioni di voto) che i membri della Commissione chiedono di iscrivere a verbale; (f) in determinate circostanze eccezionali, il presidente può decidere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
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Processo decisionale (Art. 13 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo