Art. 13
Processo decisionale
In vigore dal 4 dic 2024
Processo decisionale
1. Le decisioni della Commissione sono adottate su proposta di uno o più dei suoi membri. Sono adottate a maggioranza dei suoi membri.
2. Quando, su iniziativa del presidente o su richiesta di uno o più membri della Commissione, deve procedersi alla votazione su una decisione, si applicano le norme seguenti:
(a)
la votazione su un progetto di atto può riguardare, a discrezione del Presidente: i) il progetto di atto originale o ii) un progetto di atto modificato presentato dal membro o dai membri della Commissione competenti o dal presidente;
(b)
prima di procedere alla votazione, il presidente accerta l'esistenza del quorum necessario, come previsto all', paragrafo 1;
(c)
ciascun membro della Commissione dispone di un voto, che non può essere espresso per delega;
(d)
il progetto di atto è adottato se il numero dei voti favorevoli è pari o superiore alla maggioranza dei membri della Commissione;
(e)
l'esito della votazione, dichiarato dal presidente, e tutte le relative informazioni sono riportati nel verbale della riunione della Commissione, secondo le procedure di cui all', paragrafo 3; lo stesso vale per le dichiarazioni (come le dichiarazioni di voto) che i membri della Commissione chiedono di iscrivere a verbale;
(f)
in determinate circostanze eccezionali, il presidente può decidere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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