Art. 16
Verbali delle riunioni della Commissione
In vigore dal 4 dic 2024
Verbali delle riunioni della Commissione
1. Il segretario generale redige i verbali di tutte le riunioni ordinarie e straordinarie della Commissione.
2. Il verbale ordinario (PVO) contiene un resoconto dello svolgimento della riunione, delle discussioni e dell'adozione degli atti, informazioni che devono essere rese pubbliche.
3. Il verbale ordinario può essere accompagnato da un verbale speciale (PVS) che riporta le discussioni e gli atti non contemplati dal paragrafo 2, le votazioni effettuate e le dichiarazioni che i membri della Commissione chiedono di iscrivere a verbale. I verbali speciali sono classificati.
4. I progetti di verbale (ordinario e speciale) sono sottoposti all'approvazione della Commissione nel corso di una riunione successiva. I verbali approvati sono autenticati dalle firme autografe o elettroniche del presidente e del segretario generale.
5. Il verbale ordinario è reso pubblico dopo che è stato approvato dalla Commissione, conformemente all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:3080:oj#art-16