Art. 17
Decisioni tramite procedura scritta
In vigore dal 4 dic 2024
Decisioni tramite procedura scritta
1. Le decisioni della Commissione sono adottate tramite procedura scritta su proposta di uno o più dei suoi membri.
2. Un progetto di atto inizialmente iscritto all'ordine del giorno di una riunione della Commissione per essere adottato tramite procedura orale può essere adottato tramite procedura scritta su proposta del presidente.
3. Ciascun membro della Commissione può inviare al presidente una richiesta motivata con cui chiede che il progetto di atto presentato per l'adozione tramite procedura scritta sia menzionato nel corso di una riunione della Commissione o iscritto all'ordine del giorno di una riunione della Commissione. Il segretario generale deve essere informato di tali richieste.
4. Tutti i progetti di atti da adottare tramite procedura scritta sono messi a disposizione dei membri della Commissione, con indicazione della data fissata per la conclusione della procedura scritta.
5. Nel corso di una procedura scritta, conformemente agli articoli da 24 a 28 e all', il progetto di atto originale, il termine o qualsiasi altro aspetto della procedura possono essere modificati. La procedura scritta può essere anche sospesa o abbandonata.
6. L'atto si considera adottato alla scadenza del termine, a condizione che il progetto di atto rispetti tutte le condizioni sostanziali e formali prescritte.
7. Il segretario generale garantisce il corretto svolgimento della procedura scritta e ne sancisce il completamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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