Art. 41

Regime linguistico per le procedure decisionali

In vigore dal 4 dic 2024
Regime linguistico per le procedure decisionali 1.   Tutti i progetti di atti da adottare tramite procedura orale, procedura scritta, mediante l'esercizio di un'abilitazione generale o ad hoc o mediante l'esercizio di una delega diretta devono essere disponibili, a seconda dei casi: (a) nella lingua o nelle lingue stabilite dal presidente, tenendo conto delle esigenze minime dei membri della Commissione; (b) nella lingua o nelle lingue prescritte per la pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o per la sua notificazione al destinatario o ai destinatari affinché possa entrare in vigore o acquisire efficacia. 2.   Tutti i progetti di atti da discutere nel corso di una riunione della Commissione sono messi a disposizione dei membri della Commissione nelle lingue prescritte a norma del paragrafo 1. 3.   Tutti i progetti di atti da adottare tramite procedura scritta sono messi a disposizione dei membri della Commissione, al momento dell'avvio della procedura, nella lingua o nelle lingue prescritte a norma del paragrafo 1, lettera a), e, prima della conclusione della procedura, nella lingua o nelle lingue prescritte a norma del paragrafo 1, lettera b). Se non è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), il segretario generale prolunga il termine o sospende la procedura scritta. 4.   Qualora il servizio giuridico proceda alla revisione giuridico-linguistica di un progetto di atto, tutte le versioni linguistiche necessarie sono rese disponibili in tempo utile. 5.   Nel caso di progetti di atti da adottare tramite procedura orale o scritta, il presidente valuta ciascuna situazione specifica e/o eccezionale in cui alcune delle versioni linguistiche prescritte a norma del paragrafo 1, lettera a), non possono essere rese disponibili per motivi debitamente giustificati. Nel caso specifico dei progetti di atti da adottare tramite procedura orale, il presidente può decidere, a seconda delle circostanze, di riportare il punto in questione all'ordine del giorno di una riunione successiva. 6.   Nel caso dei progetti di atti da adottare mediante l'esercizio di un'abilitazione generale o ad hoc o di una delega diretta, l'atto può essere adottato solo quando sono disponibili le versioni linguistiche di cui al paragrafo 1, lettera b). 7.   Qualora un atto adottato debba essere trasmesso ufficialmente alle altre istituzioni dell'Unione e/o pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il testo deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali.
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