Art. 19

Termini per la procedura scritta

In vigore dal 4 dic 2024
Termini per la procedura scritta 1.   Il segretario generale fissa i termini delle procedure scritte. 2.   Il termine per la procedura scritta ordinaria non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il progetto di atto è stato messo a disposizione dei membri della Commissione. 3.   Il segretario generale può tuttavia fissare un termine più breve, come previsto agli . 4.   Il segretario generale, nel corso della procedura, può rinviare la data di conclusione della procedura inizialmente fissata: (a) su richiesta del membro della Commissione responsabile, o (b) di propria iniziativa, in particolare se il progetto di atto non rispetta tutte le condizioni sostanziali o formali prescritte. 5.   Il segretario generale, nel corso della procedura, può anche anticipare la data di conclusione della procedura inizialmente fissata, su richiesta del membro della Commissione responsabile o di propria iniziativa se circostanze particolari lo richiedono. Se il fatto di anticipare la data di conclusione della procedura comporta una modifica del tipo di procedura scritta, è necessario il previo accordo del presidente. 6.   Il segretario generale informa i membri della Commissione di eventuali modifiche della data di conclusione della procedura.
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Termini per la procedura scritta (Art. 19 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo