Art. 19
Termini per la procedura scritta
In vigore dal 4 dic 2024
Termini per la procedura scritta
1. Il segretario generale fissa i termini delle procedure scritte.
2. Il termine per la procedura scritta ordinaria non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il progetto di atto è stato messo a disposizione dei membri della Commissione.
3. Il segretario generale può tuttavia fissare un termine più breve, come previsto agli .
4. Il segretario generale, nel corso della procedura, può rinviare la data di conclusione della procedura inizialmente fissata:
(a)
su richiesta del membro della Commissione responsabile, o
(b)
di propria iniziativa, in particolare se il progetto di atto non rispetta tutte le condizioni sostanziali o formali prescritte.
5. Il segretario generale, nel corso della procedura, può anche anticipare la data di conclusione della procedura inizialmente fissata, su richiesta del membro della Commissione responsabile o di propria iniziativa se circostanze particolari lo richiedono. Se il fatto di anticipare la data di conclusione della procedura comporta una modifica del tipo di procedura scritta, è necessario il previo accordo del presidente.
6. Il segretario generale informa i membri della Commissione di eventuali modifiche della data di conclusione della procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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