Art. 20
Procedura scritta accelerata
In vigore dal 4 dic 2024
Procedura scritta accelerata
1. Il membro della Commissione responsabile di un progetto di atto può chiedere il ricorso alla procedura scritta accelerata. Tale richiesta deve essere debitamente giustificata in base a circostanze impreviste e/o eccezionali. Non deve essere utilizzata per compensare ritardi amministrativi.
2. Il presidente può autorizzare il segretario generale a fissare il termine minimo a tre giorni lavorativi dalla data in cui il progetto di atto è stato messo a disposizione dei membri della Commissione.
Storico versioni
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