Art. 21

Procedura scritta d'urgenza

In vigore dal 4 dic 2024
Procedura scritta d'urgenza 1.   Il membro della Commissione responsabile di un progetto di atto può chiedere il ricorso alla procedura scritta d'urgenza. La richiesta deve essere debitamente motivata. Non deve essere utilizzata per compensare ritardi amministrativi. 2.   Il presidente può autorizzare il segretario generale a fissare il termine a meno di tre giorni lavorativi dalla data in cui il progetto di atto è stato messo a disposizione dei membri della Commissione per consentire l'adozione di un atto urgente. 3.   La procedura scritta d'urgenza è utilizzata per l'adozione delle comunicazioni della Commissione relative alle posizioni del Consiglio adottate secondo la procedura legislativa ordinaria.
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Procedura scritta d'urgenza (Art. 21 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo