Art. 23
Procedura scritta in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare nella zona euro
In vigore dal 4 dic 2024
Procedura scritta in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare nella zona euro
1. Su richiesta del membro della Commissione responsabile del progetto di atto, il presidente può autorizzare l'avvio di una procedura scritta in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare nella zona euro.
2. Fatto salvo l', il membro della Commissione che desideri sospendere tale procedura invia al presidente una richiesta motivata basata su una valutazione imparziale e oggettiva della struttura, della logica o del risultato del progetto di atto proposto.
3. Il presidente può negare la sospensione e decidere di proseguire la procedura scritta se, a seguito dell'esame della richiesta, ritiene che la motivazione fornita non sia adeguatamente fondata.
In tal caso, il segretario generale chiede agli altri membri della Commissione di esprimere la propria posizione al fine di assicurarsi che sia rispettato, per analogia, il numero legale di cui all'articolo 250 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Alla scadenza del termine fissato, eventualmente prolungato del tempo necessario al presidente per esaminare la richiesta di sospensione e al segretario generale per raccogliere le posizioni degli altri membri, l'atto è adottato dalla Commissione.
5. Il presidente può inoltre iscrivere il progetto di atto all'ordine del giorno di una successiva riunione della Commissione, ai fini della sua adozione.
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