Art. 24

Modifica di una procedura scritta

In vigore dal 4 dic 2024
Modifica di una procedura scritta 1.   Il membro della Commissione responsabile del progetto di atto può, di propria iniziativa o su richiesta di un altro membro, modificare il progetto di atto originario. Il membro della Commissione può inoltre chiedere al segretario generale di modificare il termine a norma dell', paragrafi 4 e 5, o qualsiasi altro aspetto della procedura in corso. 2.   Il segretario generale informa i membri della Commissione delle modifiche e, se del caso, mette a disposizione un progetto di atto modificato e fissa, ove necessario, un nuovo termine.
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