Art. 24
Modifica di una procedura scritta
In vigore dal 4 dic 2024
Modifica di una procedura scritta
1. Il membro della Commissione responsabile del progetto di atto può, di propria iniziativa o su richiesta di un altro membro, modificare il progetto di atto originario. Il membro della Commissione può inoltre chiedere al segretario generale di modificare il termine a norma dell', paragrafi 4 e 5, o qualsiasi altro aspetto della procedura in corso.
2. Il segretario generale informa i membri della Commissione delle modifiche e, se del caso, mette a disposizione un progetto di atto modificato e fissa, ove necessario, un nuovo termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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