Art. 25

Sospensione di una procedura scritta

In vigore dal 4 dic 2024
Sospensione di una procedura scritta 1.   Fatto salvo l', qualunque membro della Commissione può inviare al segretario generale una richiesta motivata di sospensione di una procedura scritta in corso. Il segretario generale sospende la procedura e ne informa i membri della Commissione. 2.   Il segretario generale può anche sospendere la procedura di propria iniziativa se ritiene che il progetto di atto non rispetti tutte le condizioni sostanziali e formali prescritte. Il segretario generale informa a tale riguardo i membri della Commissione.
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Sospensione di una procedura scritta (Art. 25 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo