Art. 26

Riapertura di una procedura scritta previamente sospesa

In vigore dal 4 dic 2024
Riapertura di una procedura scritta previamente sospesa 1.   Il segretario generale riapre una procedura scritta quando: (a) il membro o i membri della Commissione che ne avevano chiesto la sospensione inviano al segretario generale una richiesta di revoca della sospensione; (b) sono soddisfatte le condizioni sostanziali e formali. 2.   Il segretario generale informa i membri della Commissione e, se del caso, mette a loro disposizione un progetto di atto modificato. Se necessario, il segretario generale fissa un nuovo termine.
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Riapertura di una procedura scritta previamente sospesa (Art. 26 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo