Art. 26
Riapertura di una procedura scritta previamente sospesa
In vigore dal 4 dic 2024
Riapertura di una procedura scritta previamente sospesa
1. Il segretario generale riapre una procedura scritta quando:
(a)
il membro o i membri della Commissione che ne avevano chiesto la sospensione inviano al segretario generale una richiesta di revoca della sospensione;
(b)
sono soddisfatte le condizioni sostanziali e formali.
2. Il segretario generale informa i membri della Commissione e, se del caso, mette a loro disposizione un progetto di atto modificato. Se necessario, il segretario generale fissa un nuovo termine.
Storico versioni
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