Art. 27

Abbandono di una procedura scritta

In vigore dal 4 dic 2024
Abbandono di una procedura scritta 1.   La procedura scritta è abbandonata: (a) su richiesta del membro o dei membri della Commissione responsabili; (b) su iniziativa del segretario generale, qualora ciò sia giustificato in base alle condizioni sostanziali o formali; (c) quando, su richiesta di un membro della Commissione, il presidente accetta che il progetto di atto sia iscritto all'ordine del giorno di una riunione della Commissione ai fini della sua adozione tramite procedura orale, conformemente all', paragrafo 3. 2.   Il segretario generale informa i membri della Commissione che la procedura scritta è stata abbandonata sulla base del paragrafo 1, lettera a) o lettera b).
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