Art. 22

Procedura scritta di finalizzazione

In vigore dal 4 dic 2024
Procedura scritta di finalizzazione 1.   Su proposta del presidente, qualsiasi progetto di atto iscritto all'ordine del giorno di una riunione ordinaria o straordinaria della Commissione per essere adottato tramite procedura orale può essere adottato tramite procedura scritta di finalizzazione se durante la riunione settimanale dei capi di gabinetto è stato raggiunto un accordo al riguardo e se il servizio giuridico ha espresso in merito un parere positivo, oppure se è stato raggiunto un accordo al riguardo durante la riunione della Commissione. Qualora l'accordo sul progetto di atto sia raggiunto durante la riunione della Commissione, la procedura scritta di finalizzazione può essere avviata anche in assenza di un parere positivo del servizio giuridico e degli altri servizi consultati. 2.   Il termine per la procedura scritta di finalizzazione può essere fissato a meno di cinque giorni lavorativi. La data di conclusione della procedura deve essere successiva alla riunione della Commissione per la quale il progetto di atto è stato inizialmente iscritto all'ordine del giorno e anteriore alla successiva riunione della Commissione. 3.   Il progetto di atto è inserito nell'elenco delle procedure scritte politicamente sensibili e/o importanti di cui all'.
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Procedura scritta di finalizzazione (Art. 22 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo