Art. 12

Quorum e partecipazione dei membri alle riunioni della Commissione

In vigore dal 4 dic 2024
Quorum e partecipazione dei membri alle riunioni della Commissione 1.   Affinché le decisioni adottate dalla Commissione nelle riunioni ordinarie e straordinarie siano valide deve essere presente la maggioranza dei suoi membri. 2.   Qualora alcuni o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione. Tali membri sono quindi considerati presenti ai fini del quorum. 3.   Conformemente al principio di collegialità, i membri della Commissione partecipano a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie della Commissione per tutta la loro durata. 4.   Il presidente può dispensare un membro della Commissione dall'obbligo di partecipare a una riunione ordinaria o straordinaria della Commissione se ciò è giustificato da circostanze impellenti, ad esempio obblighi nei confronti di altre istituzioni dell'Unione europea o relativi alla rappresentanza esterna dell'Unione europea. Per ottenere tale autorizzazione, il membro della Commissione interessato deve presentare in tempo utile al presidente una richiesta scritta debitamente motivata. 5.   I membri assenti non possono essere sostituiti.
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Quorum e partecipazione dei membri alle riunioni della Commissione (Art. 12 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo