Art. 12
Quorum e partecipazione dei membri alle riunioni della Commissione
In vigore dal 4 dic 2024
Quorum e partecipazione dei membri alle riunioni della Commissione
1. Affinché le decisioni adottate dalla Commissione nelle riunioni ordinarie e straordinarie siano valide deve essere presente la maggioranza dei suoi membri.
2. Qualora alcuni o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione. Tali membri sono quindi considerati presenti ai fini del quorum.
3. Conformemente al principio di collegialità, i membri della Commissione partecipano a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie della Commissione per tutta la loro durata.
4. Il presidente può dispensare un membro della Commissione dall'obbligo di partecipare a una riunione ordinaria o straordinaria della Commissione se ciò è giustificato da circostanze impellenti, ad esempio obblighi nei confronti di altre istituzioni dell'Unione europea o relativi alla rappresentanza esterna dell'Unione europea. Per ottenere tale autorizzazione, il membro della Commissione interessato deve presentare in tempo utile al presidente una richiesta scritta debitamente motivata.
5. I membri assenti non possono essere sostituiti.
Storico versioni
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