Art. 11
Messa a disposizione dell'ordine del giorno e di altri documenti
In vigore dal 4 dic 2024
Messa a disposizione dell'ordine del giorno e di altri documenti
1. Il segretario generale mette a disposizione dei membri della Commissione un progetto di ordine del giorno al più tardi il giorno lavorativo precedente la riunione settimanale dei capi di gabinetto.
2. Il segretario generale mette a disposizione dei membri della Commissione l'ordine del giorno fissato dal presidente al più tardi il giorno precedente le riunioni ordinarie o straordinarie della Commissione. L'ordine del giorno è reso pubblico conformemente all'.
3. I documenti necessari per la discussione di ogni punto all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei membri della Commissione al più tardi il giorno lavorativo precedente la riunione settimanale dei capi di gabinetto.
Salvo deroga concessa dal presidente sulla base di una richiesta scritta debitamente motivata, i documenti destinati ad essere discussi nel corso di una riunione speciale dei membri del gabinetto sono messi a disposizione dei membri della Commissione almeno 48 ore prima della riunione. Nel caso di documenti molto lunghi, il segretario generale, d'intesa con il presidente, può concedere più tempo.
I documenti sono messi a disposizione subordinatamente all'avvio della procedura di adozione da parte del segretario generale previa verifica, in particolare, dell'accordo del membro della Commissione responsabile e, se del caso, dei membri della Commissione congiuntamente responsabili o associati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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