Art. 62
Risultati delle consultazioni interservizi
In vigore dal 4 dic 2024
Risultati delle consultazioni interservizi
1. Terminata la consultazione interservizi, il servizio responsabile rivede il progetto di atto e/o il documento di lavoro dei servizi della Commissione tenendo conto delle osservazioni ricevute.
2. Il servizio responsabile rende disponibili in tempo utile ai servizi consultati il progetto di atto e/o il documento di lavoro dei servizi della Commissione riveduti. Prima di avviare la procedura di adozione, comunica ai servizi consultati i motivi dell'eventuale omessa considerazione di loro osservazioni.
3. Prima che un progetto di atto di esecuzione sia sottoposto al voto dei rappresentanti degli Stati membri in seno ai comitati istituiti per controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, è necessario sia il parere positivo del servizio giuridico, delle cui osservazioni eventualmente formulate nell'esercizio delle sue funzioni, descritte all', paragrafo 2, occorre tenere conto, sia il parere positivo degli altri servizi consultati.
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