Art. 33

Modalità di gestione dei contratti di collaborazione personale

In vigore dal 11 set 2023
Modalità di gestione dei contratti di collaborazione personale 1.   Il terzo erogatore provvede alla corretta applicazione del diritto nazionale e dell’Unione, segnatamente in materia di obblighi previdenziali e fiscali, per i contratti di cui cura la gestione. 2.   Gli onorari del terzo erogatore sono pagati dietro presentazione delle relative fatture o parcelle. 3.   I deputati forniscono al terzo erogatore tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno per garantire la legalità e la regolare gestione dei contratti di cui gli è stata affidata la gestione, in particolare i documenti e le informazioni di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, lettera a), all’, all’, paragrafo 1, lettera a), e all’. 4.   Previa presentazione dei documenti giustificativi necessari, il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti, comprese le convenzioni di tirocinio, di cui gli è stata affidata la gestione. 5.   Nell’ambito di un contratto di lavoro o di una convenzione di tirocinio, il Parlamento versa acconti al terzo erogatore in relazione alle spese sostenute per la retribuzione, i contributi previdenziali e le imposte. La regolarizzazione degli acconti è di responsabilità dei deputati e dei loro terzi erogatori e avviene in conformità delle presenti misure di attuazione e della legislazione nazionale applicabile.
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