Art. 40

Spese straordinarie

In vigore dal 11 set 2023
Spese straordinarie In caso di assenza superiore a tre mesi, per maternità o malattia grave, di un assistente locale con contratto di lavoro, la quota delle spese derivanti dalla sua sostituzione, a decorrere dal terzo mese di assenza, non coperta dalle prestazioni erogate a favore della persona impiegata in virtù del regime nazionale di previdenza sociale applicabile, può essere rimborsata oltre l’importo di cui all’, paragrafo 4. Il terzo erogatore presenta al servizio competente del Parlamento una domanda di rimborso di tali spese controfirmata dal deputato.
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