Art. 38
Spese relative alla cessazione del contratto di lavoro
In vigore dal 11 set 2023
Spese relative alla cessazione del contratto di lavoro
1. Le spese sostenute in caso di cessazione dei contratti di lavoro stipulati dai deputati con i loro assistenti locali possono essere rimborsate qualora:
a)
siano imposte dalla legislazione nazionale del lavoro applicabile, compresi i contratti collettivi; e
b)
i deputati abbiano ottemperato agli obblighi giuridici relativi alla cessazione dei contratti di lavoro conclusi con i loro assistenti locali, compreso il preavviso di licenziamento, in tempo utile prima della scadenza del loro mandato, salvi i casi in cui la scadenza del mandato non può essere prevista in anticipo.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rimborsate fino al minimo legale ed entro i limiti di cui all’, paragrafo 4.
3. Le spese supplementari risultanti da un accordo particolare tra le parti oltre agli obblighi giuridici o stabiliti da contrattazione collettiva possono essere rimborsate, nei limiti previsti all’, paragrafo 4, solo fino a un importo corrispondente a quello dello stipendio mensile lordo di base dell’assistente locale durante l’ultimo anno di servizio.
4. Il paragrafo 3 non si applica se:
a)
l’assistente locale interessato lavora per il deputato da meno di dodici mesi;
b)
l’assistente interessato è riassunto come assistente di un deputato o di un gruppo di deputati entro due mesi dalla data di scadenza del suo contratto.
5. Ove, in virtù della legislazione nazionale del lavoro applicabile, il deputato sia giuridicamente tenuto a pagare a un assistente, per le spese di cessazione del contratto di lavoro, un importo superiore al triplo dell’importo del suo stipendio medio mensile lordo, tali spese possono essere rimborsate su presentazione di documenti giustificativi debitamente redatti, che devono essere obbligatoriamente certificati dalle competenti autorità nazionali.
Storico versioni
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