Art. 37
Obblighi nell’ambito dei contratti degli assistenti locali
In vigore dal 11 set 2023
Obblighi nell’ambito dei contratti degli assistenti locali
1. Per il periodo stabilito dalla legislazione nazionale applicabile e per almeno cinque anni dalla fine della legislatura in questione, il terzo erogatore conserva un fascicolo dei bollettini di stipendio con un riepilogo delle somme versate a titolo di retribuzione e, ove applicabile, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Fatto salvo il primo comma, al momento della cessazione del contratto del terzo erogatore una copia certificata conforme di tutti i documenti paga è trasmessa senza indugio al deputato nonché a qualsiasi professionista qualificato di sua scelta.
2. Gli assistenti si astengono da ogni comportamento in conflitto con gli interessi del deputato che assistono e del Parlamento. Essi informano senza indugio il deputato dell’intenzione di esercitare un’attività esterna, remunerata o meno, o di presentarsi come candidati alle elezioni.
Gli assistenti risiedono ad una distanza dal luogo di lavoro compatibile con l’idoneo esercizio delle loro mansioni.
3. Il deputato informa immediatamente il servizio competente del Parlamento in merito a ogni modifica intervenuta nelle sue relazioni di lavoro che incida sulle spese di assistenza parlamentare nonché dell’intenzione dei suoi assistenti di esercitare attività esterne diverse da quelle già dichiarate a norma dell’, lettera g), o di presentarsi come candidati alle elezioni. Il deputato deve garantire che le attività esterne e le candidature alle elezioni non interferiscano con l’esercizio delle funzioni degli assistenti né siano contrarie agli interessi finanziari dell’Unione, adottando le opportune disposizioni, che possono includere l’adeguamento dell’orario di lavoro dell’assistente o la fruizione da parte di quest’ultimo di ferie annuali o congedi non retribuiti. Il servizio competente del Parlamento può chiedere prova delle disposizioni assunte a tal fine con gli assistenti interessati.
4. Gli assistenti locali che intendano candidarsi ad elezioni devono conformarsi alla legislazione nazionale in materia di campagne elettorali. Qualora vengano eletti, il rimborso delle loro spese cessa, a meno che forniscano prova che il loro mandato è compatibile con l’esercizio delle loro funzioni di assistenti parlamentari.
5. Il contratto stipulato tra il deputato e l’assistente deve indicare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4.
6. Le spese sostenute nell’ambito di contratti di lavoro stipulati con gli assistenti locali possono essere rimborsate a condizione che l’orario minimo di lavoro sia di 5 ore settimanali e che l’orario di lavoro complessivo, compreso il tempo dedicato ad attività esterne, non superi le 48 ore settimanali. Ai fini del presente paragrafo, le attività non retribuite di cui all’ sono prese in considerazione soltanto se, nel caso in questione, tali attività sono solitamente remunerate.
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