Art. 39
Documenti da presentare nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi
In vigore dal 11 set 2023
Documenti da presentare nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi
1. Ad eccezione dei servizi specializzati di costo non superiore a 500 EUR, IVA compresa, la domanda di rimborso per i contratti di prestazione di servizi contiene:
a)
il contratto che il deputato ha stipulato con un prestatore di servizi e che definisce chiaramente la natura dei servizi da prestare;
b)
fatta eccezione per i contratti di prestazione di servizi conclusi con assistenti locali, per i quali i servizi superano la soglia di 60 000 EUR, IVA inclusa, i documenti di gara, tra cui:
—
il bando contenente una descrizione delle esigenze e dei requisiti, i criteri di aggiudicazione e un calendario indicativo,
—
gli inviti trasmessi agli offerenti o qualsiasi altra misura di pubblicità adottata,
—
le offerte ricevute, nonché
—
la giustificazione dell'offerta prescelta;
c)
qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, copia della loro iscrizione al registro di commercio o documento equivalente che indichi il luogo e la data di costituzione, unitamente allo statuto societario o, nel caso di prestatori di servizi che siano persone fisiche, un documento che indichi il loro luogo di stabilimento, i documenti di cui all’, lettere da d) a f), nonché, eccetto in caso di contratti per servizi specializzati, lettera g);
d)
qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, un elenco delle persone fisiche coinvolte nella prestazione di servizi da parte della persona giuridica, unitamente a informazioni sui loro titoli di studio e professionali e sull’esperienza in materia di prestazione dei servizi in questione, nonché una dichiarazione che ribadisca l’assenza di un conflitto di interessi quale definito all’, paragrafo 2, e che nessuna di tali persone è un assistente ai sensi dell’ o rientra in una delle categorie di cui all’, lettera d).
e)
una dichiarazione, controfirmata dal deputato, che confermi che i servizi saranno subappaltati solo per motivi debitamente giustificati, previa comunicazione al servizio competente del Parlamento, e in ogni caso solo per un massimo del 20 % del valore totale dell’appalto, oppure, qualora i prestatori di servizi siano assistenti locali, una dichiarazione controfirmata dal deputato che attesti che i servizi non saranno subappaltati.
2. Le prestazioni di servizi sono rimborsate su presentazione da parte del deputato al servizio competente del Parlamento di una fattura o parcella dettagliata relativa alla prestazione effettivamente realizzata, nonché della copia del contratto stipulato con il prestatore di servizi. La fattura o la parcella sono accompagnate dalla conferma da parte del deputato che il servizio è stato effettivamente prestato. Su richiesta del servizio competente del Parlamento, il deputato presenta altresì i principali documenti giustificativi.
Quando le prestazioni sono esenti parzialmente o totalmente da IVA, il servizio competente del Parlamento può chiedere al terzo erogatore di confermare la base giuridica di tale esenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:C:2024:2814:oj#art-39