Art. 29

Rimborso delle spese di assistenza parlamentare

In vigore dal 11 set 2023
Rimborso delle spese di assistenza parlamentare 1.   I deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali, da loro scelti liberamente. Il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall’assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di attuazione e alle condizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza. 2.   Sono rimborsate unicamente le spese corrispondenti all’assistenza necessaria e direttamente legata all’esercizio del mandato parlamentare del deputato. Non sono in alcun caso coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato. 3.   Le spese sono rimborsabili per la durata del mandato del deputato. Le spese possono essere rimborsate solo se non sono state sostenute prima di: a) quando sia richiesta la presentazione del contratto o della modifica da cui derivano le spese, trenta giorni prima della domanda di registrazione di nuovi contratti o modifiche contrattuali, oppure b) in tutti gli altri casi, novanta giorni prima della presentazione della domanda di rimborso ai sensi del presente capitolo. 4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori personali di cui all’ è fissato a 28 696 EUR con effetto dal 1o luglio 2023. 5.   Qualora il mandato del deputato non inizi il primo giorno del mese o non termini l’ultimo giorno del mese, i diritti al rimborso delle spese di assistenza parlamentare per detto mese sono calcolati su base pro rata. 6.   L’eventuale saldo dell’importo mensile di cui al paragrafo 4 non utilizzato e accantonato al termine dell’esercizio di bilancio è riportato all’esercizio successivo nei limiti dell’importo mensile indicato nel paragrafo citato.
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