Art. 36

Regolarizzazione contabile

In vigore dal 11 set 2023
Regolarizzazione contabile 1.   Per ognuno degli assistenti locali impiegati e per ognuno dei tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, il terzo erogatore trasmette al servizio competente del Parlamento, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario in questione, le dichiarazioni relative alle spese sostenute a titolo di retribuzione, alle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché a ogni altra spesa rimborsabile, in particolare ai fini della regolarizzazione dei pagamenti anticipati effettuati. Egli fornisce inoltre la prova che gli assistenti locali in questione sono iscritti a un regime di sicurezza sociale, che indichi il deputato quale datore di lavoro, una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, qualora la normativa nazionale applicabile richieda tale copertura, e una dichiarazione annuale dei redditi. Egli certifica inoltre che sono stati onorati tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale applicabile e, su richiesta del servizio competente del Parlamento, trasmette tutte le buste paga rilasciate per il periodo di riferimento, nonché la prova del pagamento della retribuzione, dei contributi sociali e delle imposte. In caso di cessazione del contratto tra il terzo erogatore e il deputato e al termine del mandato del deputato, tali obblighi sono onorati al più tardi entro tre mesi. Le dichiarazioni di cui al primo comma sono stabilite conformemente alle specificazioni definite dal Parlamento. 2.   In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine prescritto, tutti i pagamenti corrispondenti sono considerati irregolari. Verificate le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 o in assenza delle stesse, il servizio competente del Parlamento trasmette al terzo erogatore una comunicazione, con copia al deputato, che constata la regolarità o l’irregolarità dei pagamenti effettuati e precisa, se del caso, i documenti mancanti da fornire. Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente paragrafo stabilisca l’irregolarità dei pagamenti, i documenti necessari per la loro regolarizzazione sono presentati al servizio competente del Parlamento entro un mese dalla data della comunicazione. Se tali documenti non sono presentati entro tale termine, il Parlamento applica l’ o l’, o entrambi, a seconda dei casi.
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