Art. 71

Cessazione dei pagamenti effettuati dal Parlamento

In vigore dal 11 set 2023
Cessazione dei pagamenti effettuati dal Parlamento 1.   Qualora un deputato, un ex deputato, uno dei loro successori legali o terzi erogatori non rispetti le presenti misure di attuazione o la regolamentazione SID, l’ordinatore competente può cessare, in tutto o in parte, i pagamenti in questione. 2.   L’ordinatore competente informa preventivamente per iscritto l’interessato dell’intenzione di cessare i pagamenti in questione e gli dà la possibilità di presentare osservazioni scritte, corredate di eventuali documenti giustificativi. Copia di tale informazione è trasmessa eventualmente a ogni terzo interessato. 3.   Se l’interessato non fornisce prove sufficienti del rispetto delle presenti misure di attuazione o della regolamentazione SID, l’ordinatore competente adotta una decisione in merito alla cessazione dei pagamenti corrispondenti. Tale decisione non pregiudica l’ delle presenti misure di attuazione.
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