Art. 69
Pagamenti
In vigore dal 11 set 2023
Pagamenti
1. L’indennità di cui all’ dello statuto, l’indennità transitoria e le eventuali pensioni sono versate il 15 di ogni mese per il mese in corso. L’indennità per spese generali è versata il primo del mese per il mese in corso.
2. I versamenti al terzo erogatore relativi alle spese di assistenza parlamentare sono trasferiti il 15 di ogni mese per il mese in corso.
Tali versamenti tengono conto delle istruzioni del deputato trasmesse fino al 25 del mese precedente.
3. Gli altri rimborsi delle spese sono effettuati su presentazione dei documenti richiesti dalle presenti misure di attuazione.
Su richiesta del servizio competente del Parlamento, i beneficiari di una pensione presentano la prova di esistenza in vita sotto forma di un certificato rilasciato da un medico o da un’autorità pubblica competente.
4. Le date limite per la presentazione della documentazione richiesta dalle presenti misure di attuazione sono le seguenti:
a)
per le spese e le indennità di viaggio e di soggiorno: entro il 31 luglio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è iniziato il viaggio in questione;
b)
per le spese di assistenza parlamentare e le altre spese: entro la data di scadenza determinata dalle disposizioni applicabili e non oltre il 7 dicembre dell’esercizio finanziario per il quale si chiede la copertura o il rimborso.
5. Il Segretario generale può prendere disposizioni specifiche per i pagamenti a titolo di anticipi delle spese di viaggio ordinarie e delle spese di soggiorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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