Art. 67

Bonifico bancario, divise e tasso di conversione

In vigore dal 11 set 2023
Bonifico bancario, divise e tasso di conversione 1.   I pagamenti a titolo delle presenti misure di attuazione sono effettuati tramite bonifico bancario in conformità della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Il Parlamento sostiene le spese a carico dell’ordinante. Le altre eventuali spese sono a carico del beneficiario. 2.   I pagamenti sono effettuati in euro a meno che il beneficiario sia eletto o residente in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro e chieda il pagamento totale o parziale nella moneta di detto Stato membro. 3.   La conversione tra l’euro e un’altra moneta è effettuata sulla base del tasso di cambio contabile mensile dell’euro fissato a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 4.   Per i versamenti effettuati a titolo delle spese di assistenza parlamentare, in deroga al paragrafo 3, la conversione tra l’euro e un’altra moneta è effettuata sulla base del tasso di cambio contabile mensile dell’euro del mese di dicembre dell’anno precedente. Tuttavia, nel corso della legislatura, l’importo mensile massimo del rimborso messo a disposizione del deputato, espresso in moneta diversa dall’euro, dopo aver tenuto conto dell’indicizzazione annuale e di ogni eventuale aumento deciso dall’Ufficio di presidenza, non può essere inferiore all’importo mensile massimo fissato per l’anno precedente.
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