Art. 19

Diritto alle indennità di distanza e di durata

In vigore dal 11 set 2023
Diritto alle indennità di distanza e di durata 1.   Per i viaggi all’interno dell’Unione i deputati hanno diritto a indennità di distanza e di durata destinate a coprire tutte le spese accessorie legate al loro viaggio. Tale diritto sussiste unicamente per il viaggio principale ai sensi dell’, paragrafo 1. 2.   Per i viaggi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), nei casi previsti all’, paragrafo 4, non sussiste alcun diritto alle indennità di distanza e di durata. Un’interruzione del viaggio quale quella contemplata all’, paragrafo 6, o di qualsiasi altra natura, non crea un diritto aggiuntivo a un’indennità di durata o di distanza. 3.   Per i viaggi tra il luogo di residenza del deputato e i luoghi di lavoro del Parlamento, i massimali delle indennità di distanza e di durata sono fissati all’inizio del mandato per la durata di quest’ultimo e sono rivisti solo in caso di cambio di residenza. Se il punto di partenza o di arrivo non corrisponde al luogo di residenza del deputato, i massimali delle indennità di distanza e di durata sono fissati individualmente per ogni viaggio fino a concorrenza delle indennità che il deputato avrebbe ricevuto se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza. 4.   Per i viaggi verso e da altri luoghi di riunione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, i massimali delle indennità di distanza e di durata sono fissati individualmente per ogni viaggio fino a concorrenza delle indennità che il deputato avrebbe ricevuto se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza. 5.   Il deputato può scegliere di ricevere l’importo delle indennità di distanza e di durata integralmente o in parte. 6.   Per i futuri viaggi effettuati nell’esercizio del loro mandato, i deputati sono invitati a utilizzare le miglia, i punti o altri bonus che hanno accumulato tramite programmi di fidelizzazione nell’ambito di viaggi finanziati dal bilancio del Parlamento.
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