Art. 17
Itinerari
In vigore dal 11 set 2023
Itinerari
1. Il rimborso delle spese di viaggio da o verso un luogo di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione è calcolato sulla base dell’itinerario più diretto tra il punto di partenza o di arrivo del deputato e il luogo di lavoro o di riunione.
2. Per «luogo di residenza» si intende il domicilio abituale del deputato, situato nel territorio dell’Unione, in cui il deputato risiede effettivamente in modo stabile, quando non è assente nell’esercizio dei suoi obblighi parlamentari. Il luogo di residenza è comunicato dal deputato al servizio competente del Parlamento.
3. L'itinerario più diretto è determinato prendendo in considerazione:
a)
per i viaggi in aereo, l’aeroporto più vicino al punto di partenza del deputato in grado di emettere un biglietto aereo alla tariffa indicata all’, paragrafo 1, nonché la distanza tra detto aeroporto e la destinazione;
b)
per i viaggi in treno, la stazione ferroviaria più vicina al punto di partenza del deputato, nonché la distanza tra detta stazione e la destinazione;
c)
per i viaggi in auto privata o in nave, la distanza tra il punto di partenza del deputato e la destinazione.
4. All’atto della presa delle funzioni o di un cambio del luogo di residenza, il deputato è informato dell’aeroporto, della stazione e degli itinerari più diretti (vale a dire i più brevi) che saranno presi in considerazione ai fini dell’applicazione delle presenti misure di attuazione.
5. In qualsiasi momento il deputato può proporre al servizio competente del Parlamento, per iscritto e specificandone i motivi, un itinerario diverso che offra vantaggi sostanziali in termini di tempo o di comodità, purché il costo non aumenti di oltre il 20 %. Se accettato, detto itinerario sostituisce l’itinerario più diretto determinato in conformità del paragrafo 3.
Se l’itinerario non è accettato, o quando l’itinerario proposto dal deputato comporta un aumento del costo del viaggio superiore al 20 %, la questione è sottoposta al Segretario generale, che può consultare i Questori prima di prendere una decisione.
6. Affinché il viaggio di un deputato da o verso uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o da o verso un luogo di riunione ufficiale possa essere rimborsato a norma del presente paragrafo, qualsiasi interruzione del viaggio non può superare un pernottamento. Se l’interruzione del viaggio supera un pernottamento, il rimborso delle spese di viaggio avviene a partire dall’ultimo luogo di partenza.
Qualora tale interruzione abbia luogo a Bruxelles o a Strasburgo, le spese di viaggio sono rimborsate a partire da tali luoghi se l’interruzione supera i tre pernottamenti.
7. Se il punto di partenza o di arrivo non corrisponde al luogo di residenza del deputato ed è situato al di fuori del suo Stato membro di elezione o in una regione ultraperiferica dell’Unione europea, le spese di viaggio di cui all’ sono rimborsate sulla base dell’itinerario più diretto tra il punto di partenza e il punto di arrivo, fino a concorrenza di quelle che il deputato avrebbe dovuto sostenere se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza, seguendo l’itinerario più diretto (vale a dire il più breve).
Il rimborso di cui al presente paragrafo si applica esclusivamente ai viaggi all’interno dell’Unione.
8. In caso di viaggio effettuato tra due luoghi di lavoro, tra due luoghi di riunione o tra un luogo di lavoro e un luogo di riunione si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 7.
9. Le tariffe utilizzate ai fini delle presenti misure di attuazione sono aggiornate periodicamente e come minimo due volte l’anno.
Storico versioni
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