Art. 18

Modalità

In vigore dal 11 set 2023
Modalità 1.   I deputati hanno diritto al rimborso delle spese di un solo viaggio di andata-ritorno («viaggio principale») per settimana di lavoro del Parlamento, tra il luogo di residenza o un altro punto di partenza situato nel loro Stato membro di elezione, ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, e uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione. 2.   Fatta eccezione per le settimane che nel calendario ufficiale del Parlamento sono riservate alle attività parlamentari esterne, i deputati hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per effettuare un viaggio di andata e ritorno («viaggio intermedio») durante una settimana di lavoro del Parlamento tra uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione e il luogo di residenza o altro luogo nel loro Stato membro di elezione. 3.   Il diritto al rimborso delle spese di viaggio intermedio è distinto dal diritto al rimborso delle spese dei viaggi effettuati all’interno dello Stato membro di elezione di cui all’, paragrafo 1, lettera c). 4.   Ai deputati non è dovuto alcun rimborso per i tragitti effettuati con un trasporto fornito dal Parlamento. 5.   I deputati che non possono disporre di un veicolo ufficiale hanno diritto, su presentazione dei documenti giustificativi, al rimborso delle spese di taxi per i percorsi effettuati tra l’aeroporto o la stazione di arrivo o partenza e il luogo di lavoro del Parlamento o il luogo di riunione, in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 30 novembre 2011 concernente la regolamentazione sul trasporto dei deputati nei luoghi di lavoro del Parlamento europeo.
Storico versioni

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