Art. 16
Rimborso e giorni di viaggio
In vigore dal 11 set 2023
Rimborso e giorni di viaggio
1. Per essere rimborsabili, i viaggi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), devono essere effettuati allo scopo di attività ufficiali che si svolgono nei giorni stabiliti a tal fine nel calendario dei lavori del Parlamento.
I deputati possono inoltre effettuare i viaggi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne.
2. I viaggi di cui all’, paragrafo 2, si effettuano esclusivamente nei giorni fissati dall’organo abilitato ad autorizzare il viaggio.
Storico versioni
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